Il DM 12.2.2014, in vigore dallo scorso 24 febbraio, ha escluso la Repubblica di San Marino dall’elenco degli Stati c.d. Black List, di cui al DM 4.5.1999. Per effetto di tale modifica, le operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a San Marino, non devono più essere ricomprese nella c.d. comunicazione “black list”.
In mancanza di un’esplicita previsione normativa circa il momento a decorrere dal quale non sussiste più l’obbligo di inserire le operazioni con San Marino nella comunicazione, si ritiene che le operazioni effettuate fino al 23.2.2014 debbano essere comunque trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, si ritiene che gli operatori tenuti alla presentazione con cadenza mensile:
– nella comunicazione relativa a gennaio 2014, da presentare entro il 28.2, dovranno includere anche le operazioni con San Marino;
– nella comunicazione relativa a febbraio 2014, da presentare entro il 31.3, dovranno includere le operazioni con San Marino effettuate sino al 23.2;
– nella comunicazione relativa a marzo 2014, da presentare entro il 30.4, non dovranno includere le operazioni con San Marino.
Nella comunicazione del primo trimestre 2014, da presentare entro il 30.4, gli operatori tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale dovranno includere le operazioni con San Marino effettuate sino al 23.2.
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